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Tariffe
MEDIANDO ASSOCIATI applica gli importi minimi previsti art. 28 e ss del DM 150/2023.

Gli importi minimi sono inderogabili ai sensi del comma 6 dell’art. 31 del DM 150/23, pena la cancellazione dell’Organismo (ex art. 36 del DM 150/2023).
Tutti gli importi indicati sono da intendersi per parte. Quando più soggetti rappresentano un unico centro di interessi sono considerati come una unica parte.

  • Il valore della lite così come predeterminato dalla Parte Istante al momento della presentazione della domanda può essere rideterminato sino al termine della controversia dall'Organismo o dal Mediatore quando sopravvengono nuovi e/o diversi elementi di valutazione ex art. 29 del DM 150/2023.

  • Se la mediazione è complessa (ex art. 31 del DM 150/2023) per numero di sessioni (superiore a 5), elevato numero di parti (maggiore di 3), chiamata di un Consulente Tecnico, trascrizione notarile, formulazione di una proposta, redazione bozza accordo, o si raggiunge un accordo in incontri successivi al primo, è dovuto il 20% del valore minimo dello scaglione successivo per parte.

  • Se la mediazione è particolarmente complessa possono essere applicati, previo accordo delle parti, importi diversi dalla tabella di cui sopra nel limite dei valori minimi dello scaglione successivo.


Vantaggi fiscali e gratuito patrocinio

  • Il verbale contenente l’accordo di conciliazione è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di € 100.000,00

  • Le spese di mediazione e dell’Avvocato vengono rimborsate dallo Stato con un credito d’imposta sino a max 600 euro, ridotto della metà in caso di mancato accordo. Inoltre, nel caso di accordo che estingue un giudizio pendente si può beneficiare di un credito d’imposta sino a € 518 commisurato al contributo unificato versato (valido nelle mediazioni obbligatorie o delegate).

  • La parte può beneficiare del gratuito patrocinio a spese dello Stato per “l’assistenza dell’avvocato”, se è raggiunto l’accordo (per le mediazioni obbligatorie, delegate o da clausola contrattuale). La parte può beneficiare del patrocinio a spese dello Stato per le “indennità di mediazione”, a prescindere dall’esito della mediazione.

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