https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2023-10-31&atto.codiceRedazionale=23G00163&elenco30giorni=false
Tale DM sostituisce il DM 180 del 2010 e costituisce l’attuazione del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/10/17/22G00158/sg).
Il DM 150/2023 disciplina il nuovo Registro degli Organismi, l’Elenco degli enti di formazione e l’Elenco dei mediatori e formatori nonché gli Elenchi dei responsabili, soci, associati, amministratori, rappresentanti e dei responsabili scientifici quali sezioni, rispettivamente, del Registro e dell'Elenco degli enti di formazione. Il DM 150/2023 disciplina i requisiti per l’iscrizione nei predetti Elenchi.
La parte prima del Registro è riservata agli Organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli Organismi privati, la sezione speciale del Registro è riservata agli Organismi ADR
L’art. 4 disciplina i requisiti di onorabilità che devono sussistere in capo ai soci, associati, amministratori, rappresentanti e responsabili degli Organismi e dei mediatori dei quali chiede l'inserimento negli appositi Elenchi.
L’art. 5 disciplina i requisiti di serietà in capo all’Organismo. Lo stesso deve attestare:
a) l'impegno a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite;
b) la previsione, per gli Organismi privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo dell'Organismo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di formazione nei medesimi ambiti.
L’art. 5 disciplina i requisiti di efficienza, quali la nomina del responsabile dell'Organismo con la qualifica di mediatore e l'impegno a garantire un rapporto tra numero di mediatori e sede operativa non inferiore a tre mediatori per ogni sede operativa, se indicata, ulteriore rispetto alla sede legale, per la mediazione telematica la disponibilità di un sistema per lo svolgimento telematico della procedura di mediazione idoneo ad assicurare le funzionalità previste dall'articolo 8-bis del decreto legislativo.
L’art. 13 disciplina il nuovo procedimento di iscrizione per gli Organismi nel nuovo Registro e negli Elenchi.
Dopo l'iscrizione nel Registro, l'Organismo non potrà, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere la mediazione (art. 16, secondo comma, DM 150/2023). 3. L'Organismo, su richiesta e con eventuali costi a carico di ciascuna delle parti che hanno partecipato alla procedura di mediazione, rilascia i verbali della procedura, il documento contenente l'eventuale proposta del mediatore formulata ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto legislativo, l'eventuale rifiuto di tale proposta, il verbale di conciliazione, il verbale attestante il mancato raggiungimento dell'accordo o il verbale dal quale risulta la conciliazione. L’art. 16, comma 6, DM 150/2023 disciplina la trasmissione dei dati statistici.
Gli art. 17, 18 e 19 riguardano rispettivamente gli obblighi di trasparenza degli Organismi, degli Organismi ADR in materia di consumo e degli enti di formazione.
L’art. 21 disciplina gli
obblighi dei mediatori, incompatibilità e conflitti di
interesse e specificatamente:
1.
rimane la possibilità per il
mediatore di essere iscritto in 5 Organismi;
2.
il mediatore designato dall'Organismo esegue
personalmente la Prestazione;
3.
non può svolgere la funzione di
mediatore chi ha in corso o ha avuto negli ultimi due anni rapporti professionali
con una delle parti e quando ricorre una delle ipotesi di cui all'articolo 815,
primo comma, numeri da 2 a 6 del Codice di procedura civile;
4.
Il mediatore non può essere parte
o rappresentare una parte, ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto
legislativo, in procedure di mediazione che si svolgono davanti all'Organismo
del quale è socio o del quale è legale rappresentante o responsabile. Secondo
il comma 5, chi ha svolto la funzione di mediatore non può intrattenere rapporti
professionali con una delle parti del procedimento di mediazione prima che
siano decorsi due anni dalla definizione del procedimento.
Per quanto disposto al comma 6 dell'art. 21, la violazione degli obblighi
previsti dal presente articolo commessa da un mediatore che è pubblico
dipendente o professionista iscritto a un albo o collegio professionale, può
costituire illecito disciplinare sanzionabile ai sensi dei rispettivi codici
deontologici se da questi previsto. Il responsabile del Registro è tenuto a
informarne gli organi competenti.
L’art. 22 contiene le
indicazioni per i regolamenti di procedura, tra le
quali da segnalere le disposizioni alle lettere:
a) l'indicazione del luogo di svolgimento della mediazione, derogabile
con il consenso di tutte le parti, del mediatore e del responsabile
dell'Organismo;
b) la
possibilità per le parti di manifestare la volontà di svolgere la mediazione in
modalità telematica;
c) la possibilità per
ciascuna delle parti, anche quando la mediazione non è svolta in modalità
telematica, di svolgere uno o più incontri da remoto;
m) non
sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo mediatore,
eccettuate quelle effettuate in occasione delle sessioni separate;
n) la previsione di 2 ore per il primo incontro
con possibilità di estenderlo nella stessa giornata;
r) la
possibilità per le parti, al momento della nomina dell'esperto, di convenire
che la relazione prevista dall'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo
possa essere prodotta nell'eventuale giudizio.
Gli artt. 23, 24, 25, 26
e 27 riguardano la formazione dei mediatori, dei mediatori esperti e dei
formatori ed il relativo aggiornamento professionale.
L’art. 28 prevede le nuove indennità e spese del primo
incontro: ai sensi e per gli effetti dei commi 1 e 2, le parti sono tenute a
versare all'Organismo di mediazione per il primo incontro oltre alle spese vive
anche un importo a titolo di indennità, che comprende le spese di avvio del
procedimento di mediazione e le spese di mediazione comprendenti il compenso
del mediatore previste dai commi 4 e 5.
I commi 4 e 5 dell’art. 28 prevedono la determinazione delle spese di avvio con la previsione di 3 scaglioni:
· €
40,00 per le liti di valore sino a € 1.000,00;
· €
75,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00;
· €
110,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00 e indeterminato;
Sono dovuti a titolo di spese di mediazione i seguenti importi:
· €
60,00 per le liti di valore non superiore a € 1.000 e per le cause di valore
indeterminabile basso;
· €
120,00 per le liti di valore da € 1.000,01 sino a € 50.000,00, e per le cause
di valore indeterminabile medio;
· €
170,00 per le liti di valore superiore a € 50.000,00, e per le cause di valore
indeterminabile alto.
I commi 6, 7 e 8 riportano che quando il primo
incontro si conclude senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con
incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui ai commi 4 e
5 mentre nel caso in cui il
primo incontro si concluda con la conciliazione sono dovute
anche le ulteriori spese di mediazione calcolate in conformità all'articolo 30,
comma 1.
Quando la mediazione è condizione di
procedibilità della domanda ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto
legislativo o quando è demandata dal
giudice, l'indennità di mediazione,
determinata ai sensi dei commi 4 e 5, è
ridotta di un quinto, e sono ridotte di un quinto
le ulteriori spese di mediazione determinate ai sensi del comma 7.
L’art. 29 è inerente
alle regole per la determinazione del valore della pratica
di mediazione. Ai sensi del comma 2, quando con l’atto di adesione si
introduce un'ulteriore domanda deve esserne indicato il
valore.
In caso di accordo successivamente al
primo incontro, l’art. 30, comma 2, prevede che in caso di conciliazione in
incontri successivi al primo, sono dovute all'Organismo di mediazione le ulteriori spese di mediazione calcolate,
rispettivamente, secondo la tabella di cui all'allegato A, o secondo la tabella
approvata dal responsabile del Registro, detratti gli importi previsti
dall'articolo 28, comma 5, con una maggiorazione del
venticinque per cento.
Ai sensi dell’art. 34, comma 3, le parti sono solidalmente obbligate a
corrispondere all'Organismo le ulteriori spese di mediazione in caso di
conciliazione o di prosecuzione del procedimento con incontri successivi al
primo.
Gli artt. 35 e ss disciplinano le cause di sospensione, cancellazione, la
procedura di contestazione.
L’art. 42 prevede le disposizioni transitorie che disciplinano il passaggio dal
precedente al nuovo Registro.
Ai sensi dell’art. 43 il responsabile dell’Organismo deve avere, fra le altre
qualifiche, anche il titolo di mediatore.