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Avvia un Procedimento di Mediazione

Per intraprendere un procedimento di mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, è necessario presentare a MEDIANDO ASSOCIATI a mezzo mail o a mani presso una delle varie sedi la documentazione necessaria; l'istanza può essere proposta da parte di una singola persona, fisica o giuridica, o da parte di due o più soggetti compilando la relativa modulistica confacente al caso. Nell’istanza dovranno essere inseriti i dati identificativi delle parti, degli eventuali loro legali se noti, l’oggetto ed il valore della controversia calcolato in base alle norme del Codice di Procedura Civile oltre ad una breve descrizione dei fatti.

 

La mediazione potrà svolgersi, in tutto od in parte, in modalità telematica attraverso collegamenti in videoconferenza ai link che verranno comunicati dal mediatore.

 

LA MEDIAZIONE può essere:

 

Obbligatoria:     

 

La legge obbliga ad esperire il procedimento di mediazione prima di rivolgersi ad un Tribunale per queste problematiche: condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.      

 

Volontaria:

 

E' possibile intraprendere una mediazione prima di dare avvio ad una causa. La controparte potrà decidere di partecipare o meno ma il giudice, in quest'ultimo caso, ne terrà conto nel corso della causa.

      

Su disposizione del giudice:

Il giudice (anche nel giudizio di appello) può sospendere temporaneamente la causa, per un massimo di 3 mesi, e obbligare le parti a tentare di trovare un accordo in Mediazione.

          

Per contratto o statuto:

 

Nei contratti o negli statuti delle società può essere inserita una clausola che obblighi a tentare la mediazione, prima che venga avviata la causa innanzi al giudice.  

 

 

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, gli avvocati, all’atto del conferimento dell’incarico, sono tenuti ad informare il cliente della possibilità di ricorrere alla mediazione civile per la composizione della controversia, sia nel caso in cui il procedimento di mediazione è liberamente scelto dalle parti sia nel caso in cui l’attivazione dello stesso è prevista dalla legge come condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tal fine, il legale dovrà far sottoscrivere al suo assistito uno specifico documento informativo finalizzato a dimostrare che l’avvocato ha preventivamente messo al corrente il suo Cliente di questa possibilità.

 

Tale documento, che dovrà essere allegato all’atto introduttivo dell’eventuale futuro giudizio, deve, tra le altre cose, contenere l’indicazione delle agevolazioni fiscali di cui il cliente potrà beneficiare avvalendosi della procedura di mediazione.

 

Qualora l’avvocato non abbia adempiuto a tale obbligo, sarà il giudice, dopo aver verificato la mancanza di tale documento nel fascicolo, ad informare il soggetto della concreta possibilità di attivare il procedimento di mediazione.

 

La mancanza di informativa scritta rende annullabile il mandato tra l’avvocato e il proprio cliente.

 

 

Documenti da depositare assieme all'Istanza:

 

-       delega o procura rilasciata all'avvocato (obbligatorio se l'istanza è sottoscritta solo dal legale e non dalla parte);

 

-       copia del documento di identità della parte (obbligatorio)

 

-       informativa privacy

 

-       visura catastale aggiornata (se la controversia riguarda beni immobili);

 

-       visura camerale aggiornata (se la controversia riguarda società);

 

-       atto costitutivo o statuto (se trattasi di ente non iscritto al registro delle imprese);

 

I documenti possono essere inviati tramite l’apposita pagina del sito, a mezzo email a info@mediandoassociati.it o consegnati a mano alla Segretaria o al mediatore

 

Documenti

 

Al primo incontro informativo ognuna delle parti deve essere munita di un documento di riconoscimento in corso di validità. Se si presenta solo il legale dovrà depositare in originale la procura rilasciata dal proprio Assistito

 

Documenti da depositare alla conclusione del procedimento e prima del rilascio del verbale:

 

- procura sostanziale (se la parte delega il proprio procuratore o un terzo a sottoscrivere il verbale e l’eventuale accordo, eventualmente notarile qualora per la validità dell’accordo sia necessaria la trascrizione);

 

MEDIAZIONE TELEMATICA e/o MISTA

 

La sottoscrizione del verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e notifica a mezzo pec

 

Art. 8-bis Mediazione in Modalità telematica

 

Da un punto di vista pratico, alla conclusione di una mediazione svolta da remoto, o in  modalità ibrida, occorre procedere alla sottoscrizione digitale del relativo verbale.

Il mediatore, accertata la presenza delle parti, verificherà che esse siano dotate degli strumenti necessari per apporre firma digitale o qualificata (tramite SPID) digitale.

A conclusione della mediazione, il mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale, contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la sottoscrizione mediante firma digitale o SPID. Il file nativo digitale sottoscritto in ottemperanza all’art.8-bis del D.Lgls. 28/2010 potrà essere depositato negli atti del giudizio, nel caso di esito negativo della mediazione, oppure potrà essere utilizzato quale titolo esecutivo per agire nei confronti della parte risultata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con l’accordo di conciliazione.

Il mediatore, trasmette l'accordo agli avvocati delle parti tramite pec. i quali provvederanno a sottoscriverlo digitalmente ed a farlo sottoscrivere digitalmente o con firma qualificata dai rispettivi assistiti per poi restituire il documento digitale al mediatore che apporrà la propria firma digitale per poi restituire ai legali delle parti un unico documento contenente le sottoscrizioni digitali/qualificate dei legali, delle parti e del mediatore.

 

La conservazione e l’esibizione dei documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43 del decreto legislativo n. 82 del 2005.

 

Al riguardo giova richiamare quanto disposto dall’art. 24, comma 4-bis, CAD laddove si precisa  testualmente che:  “l'apposizione a un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione”.

Ne discende, pertanto, come un documento a suo tempo validamente firmato, possa inesorabilmente degradare allo stato di documento non sottoscritto se il certificato adoperato per la generazione della firma digitale viene lasciato scadere (o viene revocato oppure ancora sospeso).

La PEC invece, grazie al suo particolare meccanismo di funzionamento, rappresenta lo strumento più idoneo a costituire un riferimento temporale opponibile ai terzi.  È noto, infatti, come il gestore di PEC inoltri al mittente una ricevuta di accettazione con l’indicazione di: data e ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto e identificativo del messaggio;  successivamente,  il messaggio viene "imbustato" in un altro messaggio, chiamato "busta di trasporto" che il gestore provvede a sottoscrivere digitalmente. Ebbene, questa operazione consente di certificare ufficialmente l'invio e la consegna del messaggio nonché la data e l’ora ad essi associate.

Ciò significa, dunque, che l’Organismo di mediazione mediante la conservazione delle ricevute di accettazione e consegna della pec con cui il mediatore trasmette agli avvocati delle parti il verbale sottoscritto digitalmente, potrà definitivamente scongiurare la futura perdita di rilevanza giuridica del verbale medesimo nel caso in cui quest’ultimo risultasse sottoscritto con una firma digitale che, per qualsiasi ragione (scadenza, sospensione o revoca) abbia poi perduto la propria validità.