Per intraprendere un procedimento di
mediazione ai fini della composizione bonaria della controversia esistente, è
necessario presentare a MEDIANDO ASSOCIATI a mezzo mail o a mani presso una
delle varie sedi la documentazione necessaria; l'istanza può essere proposta da
parte di una singola persona, fisica o giuridica, o da parte di due o più
soggetti compilando la relativa modulistica confacente al caso. Nell’istanza
dovranno essere inseriti i dati identificativi delle parti, degli eventuali
loro legali se noti, l’oggetto ed il valore della controversia calcolato in
base alle norme del Codice di Procedura Civile oltre ad una breve descrizione
dei fatti.
La mediazione potrà svolgersi, in tutto od
in parte, in modalità telematica attraverso collegamenti in videoconferenza ai
link che verranno comunicati dal mediatore.
LA MEDIAZIONE può essere:
Obbligatoria:
La legge obbliga ad esperire il
procedimento di mediazione prima di rivolgersi ad un Tribunale per queste problematiche:
condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di
famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno
derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo
della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e
finanziari.
Volontaria:
E' possibile intraprendere una mediazione
prima di dare avvio ad una causa. La controparte potrà decidere di partecipare
o meno ma il giudice, in quest'ultimo caso, ne terrà conto nel corso della causa.
Su disposizione del giudice:
Il giudice (anche nel giudizio di appello)
può sospendere temporaneamente la causa, per un massimo di 3 mesi, e obbligare
le parti a tentare di trovare un accordo in Mediazione.
Per contratto o statuto:
Nei contratti o negli statuti delle
società può essere inserita una clausola che obblighi a tentare la mediazione,
prima che venga avviata la causa innanzi al giudice.
Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto
legislativo 4 marzo 2010 n. 28, gli avvocati, all’atto del conferimento
dell’incarico, sono tenuti ad informare il cliente della possibilità di
ricorrere alla mediazione civile per la composizione della controversia, sia
nel caso in cui il procedimento di mediazione è liberamente scelto dalle parti
sia nel caso in cui l’attivazione dello stesso è prevista dalla legge come
condizione di procedibilità della domanda giudiziale. A tal fine, il legale
dovrà far sottoscrivere al suo assistito uno specifico documento informativo
finalizzato a dimostrare che l’avvocato ha preventivamente messo al corrente il
suo Cliente di questa possibilità.
Tale documento, che dovrà essere allegato
all’atto introduttivo dell’eventuale futuro giudizio, deve, tra le altre cose,
contenere l’indicazione delle agevolazioni fiscali di cui il cliente potrà
beneficiare avvalendosi della procedura di mediazione.
Qualora l’avvocato non abbia adempiuto a
tale obbligo, sarà il giudice, dopo aver verificato la mancanza di tale documento
nel fascicolo, ad informare il soggetto della concreta possibilità di attivare
il procedimento di mediazione.
La mancanza di informativa scritta rende
annullabile il mandato tra l’avvocato e il proprio cliente.
Documenti da depositare assieme all'Istanza:
-
delega
o procura rilasciata all'avvocato (obbligatorio se l'istanza è sottoscritta solo dal legale e non dalla
parte);
-
copia
del documento di identità della parte (obbligatorio)
-
informativa
privacy
-
visura
catastale aggiornata (se la controversia riguarda beni immobili);
-
visura
camerale aggiornata (se la controversia riguarda società);
-
atto
costitutivo o statuto (se trattasi di ente non iscritto al registro delle
imprese);
I documenti possono essere inviati tramite l’apposita pagina del sito, a mezzo email a info@mediandoassociati.it o consegnati a mano alla Segretaria o al mediatore
Documenti
Al primo incontro informativo ognuna delle
parti deve essere munita di un documento di riconoscimento in corso di
validità. Se si presenta solo il legale dovrà depositare in originale la
procura rilasciata dal proprio Assistito
Documenti da depositare alla conclusione
del procedimento e prima del rilascio del verbale:
- procura sostanziale (se la parte delega
il proprio procuratore o un terzo a sottoscrivere il verbale e l’eventuale
accordo, eventualmente notarile qualora per la validità dell’accordo sia
necessaria la trascrizione);
MEDIAZIONE TELEMATICA e/o MISTA
La sottoscrizione del
verbale mediante firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata e
notifica a mezzo pec
Art. 8-bis Mediazione in
Modalità telematica
Da un punto di vista pratico, alla
conclusione di una mediazione svolta da remoto, o in modalità ibrida, occorre procedere alla
sottoscrizione digitale del relativo verbale.
Il mediatore, accertata la presenza delle
parti, verificherà che esse siano dotate degli strumenti necessari per apporre
firma digitale o qualificata (tramite SPID) digitale.
A conclusione della mediazione, il
mediatore forma un unico documento informatico, in formato nativo digitale,
contenente il verbale e l'eventuale accordo e lo invia alle parti per la
sottoscrizione mediante firma digitale o SPID. Il file nativo digitale
sottoscritto in ottemperanza all’art.8-bis del D.Lgls. 28/2010 potrà essere
depositato negli atti del giudizio, nel caso di esito negativo della mediazione,
oppure potrà essere utilizzato quale titolo esecutivo per agire nei confronti
della parte risultata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con
l’accordo di conciliazione.
Il mediatore, trasmette l'accordo agli
avvocati delle parti tramite pec. i quali provvederanno a sottoscriverlo
digitalmente ed a farlo sottoscrivere digitalmente o con firma qualificata dai
rispettivi assistiti per poi restituire il documento digitale al mediatore che
apporrà la propria firma digitale per poi restituire ai legali delle parti un
unico documento contenente le sottoscrizioni digitali/qualificate dei legali,
delle parti e del mediatore.
La conservazione e l’esibizione dei
documenti del procedimento di mediazione svolto con modalità telematiche
avvengono, a cura dell’organismo di mediazione, in conformità all’articolo 43
del decreto legislativo n. 82 del 2005.
Al riguardo giova richiamare quanto
disposto dall’art. 24, comma 4-bis, CAD laddove si precisa testualmente che: “l'apposizione a un documento
informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica
qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso
equivale a mancata sottoscrizione”.
Ne discende, pertanto, come un documento a
suo tempo validamente firmato, possa inesorabilmente degradare allo stato di
documento non sottoscritto se il certificato adoperato per la generazione della
firma digitale viene lasciato scadere (o viene revocato oppure ancora sospeso).
La PEC invece, grazie al suo particolare
meccanismo di funzionamento, rappresenta lo strumento più idoneo a costituire
un riferimento temporale opponibile ai terzi.
È noto, infatti, come il gestore di PEC inoltri al mittente una ricevuta
di accettazione con l’indicazione di: data e ora dell'invio, mittente, destinatario,
oggetto e identificativo del messaggio;
successivamente, il messaggio
viene "imbustato" in un altro messaggio, chiamato "busta di
trasporto" che il gestore provvede a sottoscrivere digitalmente. Ebbene,
questa operazione consente di certificare ufficialmente l'invio e la consegna
del messaggio nonché la data e l’ora ad essi associate.
Ciò significa, dunque, che l’Organismo di
mediazione mediante la conservazione delle ricevute di accettazione e consegna
della pec con cui il mediatore trasmette agli avvocati delle parti il verbale
sottoscritto digitalmente, potrà definitivamente scongiurare la futura perdita
di rilevanza giuridica del verbale medesimo nel caso in cui quest’ultimo
risultasse sottoscritto con una firma digitale che, per qualsiasi ragione
(scadenza, sospensione o revoca) abbia poi perduto la propria validità.